FALSO IN BILANCIO? SENZA RAGGIRI O PROFITTO IL DOLO NON SUSSISTE

L’imprenditore non può essere condannato per falso in bilancio soltanto perché ha omesso di esporre un dato contabile di importo rilevante. È, infatti, necessaria la prova dei raggiri e del profitto, vale a dire di un qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, traibile dall’attuazione del reato stesso. Chiarificatore di quanto appena detto è l’esito vittorioso di un recente ricorso accolto in Cassazione, con la sentenza 21672 del 16/5/2018, di un manager abruzzese. “Una Srl non aveva esposto in bilancio, alla voce fondo rischi, il credito per la vendita di alcuni immobili, per un importo superiore a un milione di euro, sui quali si era fatta carico delle garanzie per evizione e risarcimento in caso di no al permesso di costruire. Continua a leggere “FALSO IN BILANCIO? SENZA RAGGIRI O PROFITTO IL DOLO NON SUSSISTE”