L’imprenditore non può essere condannato per falso in bilancio soltanto perché ha omesso di esporre un dato contabile di importo rilevante. È, infatti, necessaria la prova dei raggiri e del profitto, vale a dire di un qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, traibile dall’attuazione del reato stesso. Chiarificatore di quanto appena detto è l’esito vittorioso di un recente ricorso accolto in Cassazione, con la sentenza 21672 del 16/5/2018, di un manager abruzzese. “Una Srl non aveva esposto in bilancio, alla voce fondo rischi, il credito per la vendita di alcuni immobili, per un importo superiore a un milione di euro, sui quali si era fatta carico delle garanzie per evizione e risarcimento in caso di no al permesso di costruire. Continua a leggere “FALSO IN BILANCIO? SENZA RAGGIRI O PROFITTO IL DOLO NON SUSSISTE”