NON È PUNIBILE O NON È COLPEVOLE? LA LEGGE GELLI RIFORMA LA RESPONSABILITÀ MEDICA

“Giuro di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno; di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona; di perseguire la difesa della vita e la tutela della salute; di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione”. Il medico disobbediente al giuramento di Ippocrate, oltre a tradire “Apollo, Asclepio e Igea”, dovrà dare le sue spiegazioni davanti a “Dike” e sottoporsi al suo insindacabile giudizio. Chi esercita la professione con dedizione e scrupolosità, al contrario, ha bisogno di leggi in grado di tutelarlo su un terreno spesso complesso e delicato, quello del rapporto medico-paziente.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di delineare lo scenario post-Legge Gelli. Il titolo dell’articolo allude, innanzitutto, alla responsabilità medica. Cos’è? È quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti in virtù di errori od omissioni compiuti da parte dei sanitari, vale a dire in caso di comportamenti definiti colposi. La colpa a sua volta si divide in tre criteri: imperizia (mancanza dell’abilità richiesta per l’esercizio dell’attività professionale), imprudenza (avventatezza nell’esporre il paziente a un rischio sproporzionato rispetto ai vantaggi ottenibili dalla diagnosi o dalla terapia adottata) e negligenza (disattenzione e superficialità nel caso trattato).

Lo scorso 1° aprile è entrata ufficialmente in vigore la legge 8 marzo 2017 n.24 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie sia in ambito pubblico che privato, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

La legge Gelli nasce con l’obiettivo di garantire ai professionisti sanitari maggiori tutele nello svolgimento della professione e, al tempo stesso, viene istituita con lo scopo di contrastare il crescente binomio negativo denunce/ricorso dei dottori alla “Medicina Difensiva” con inevitabili sprechi di risorse delle finanze pubbliche. Si tratta di un intervento normativo atteso da anni, precisamente da tre stagioni fino all’ultima legge Balduzzi. Tra i vari aspetti, alcuni dei quali piacevolmente innovativi, introdotti dalla messa in esecuzione della legge Gelli, la novità più evidente è quella relativa alla responsabilità penale del medico, quest’ultimo, infatti, non sarà più punito per imperizia qualora abbia rispettato le linee-guida o si sia attenuto alle buone pratiche.

La novella legislativa ha abrogato l’art.3 della legge Balduzzi (L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve) ed ha inserito nel codice penale il nuovo art. 590-sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, in base al quale il sanitario che si è comportato in modo conforme alle linee guida non è più sottoposto a sanzioni penali per colpa lieve, ma viene punito solo in caso di colpa grave: “(comma 1) Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. (comma 2) Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Le linee guida, ossia le raccomandazioni di comportamento clinico fornite da Decreto ministeriale in un’elencazione completa inserita nel sistema nazionale per le linee guida, costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia, ossia per aver il sanitario violato una regola specialistica e/o tecnica, vuoi per sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarla.

In sintesi la norma in questione prevede una causa di esclusione della punibilità per l’esercente la professione sanitaria qualora:

  • L’evento si sia verificato a causa di imperizia, rimanendo escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, e a prescindere da qualsiasi gradazione della colpa;
  • Siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenz

    iali che assumono un rilievo suppletivo;

  • Le linee guida o le buone pratiche risultino adeguate al caso di specie in ragione della peculiarità che lo stessa presenta.

Lo Studio Legale MGS è attivo ed energicamente presente nel campo dei diritti legati alla tutela della Salute come diritto fondamentale dell’individuo, dei pazienti nel riceverla e dei medici nel garantirla. Quando parliamo di diritti alla persona entriamo sempre in una dimensione etico-giuridica molto delicata e a tal proposito ho avuto il piacere di affrontare nel corso del talk show televisivo “Giudicate Voi”, condotto da Alfredo Mariani, una tematica a me e al mio studio estremamente cara: i Diritti del malato. Un ambito giuridico nel quale sarò ben lieta di offrirvi la mia consolidata e professionale esperienza legale.

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