OMOFOBIA? UN REATO ANCORA SENZA LEGGE

Sulla scia della storica decisione impugnata dalla Corte Suprema indiana il 6 settembre 2018, ossia la depenalizzazione del reato di omosessualità, nell’articolo di oggi voglio riprendere un caso giudiziario, conclusosi legalmente qualche mese fa, per porre l’accento su un tema molto caro a me e allo Studio Legale MGS: la tutela dei diritti LGBTI (sigla collettiva che sta per lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuati).

Il 22 gennaio 2017 due ragazzi omosessuali di 19 e 21 anni vengono gratuitamente insultati con frasi di matrice omofoba e aggrediti con calci, pugni e bottigliate all’uscita della discoteca Karma a Milano da una banda di ragazzini. “Non c’è dubbio, si è trattato di un’aggressione omofoba. L’obiettivo principale era offendere e fare male, non rubarci quello che avevamo addosso”.

Nel 2018 arriva la sentenza pronunciata con rito abbreviato, che comporta la riduzione di un terzo della pena inflitta. Ai sei minorenni responsabili dell’aggressione, la procura ha contestato i reati di lesioni gravissime e rapina in concorso, aggravati dai futili motivi. Tale aggravante sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo

esterno così lieve e banale, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. L’aggressione, che avvenne la notte del 22 gennaio, secondo il giudice scattò “per motivi di omofobia”. Dal vocabolario Treccani, omofobia Paura dell’omosessualità, sia come timore ossessivo di essere o di scoprirsi omosessuale, sia come atteggiamento di condanna dell’omosessualità. Secondo la Risoluzione del Parlamento europeo sull’omofobia in Europa (2006), «l’omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza».

Oltre ai due imputati condannati a 5 anni di reclusione, il giudice ha deciso per un terzo una pena di 3 anni e 8 mesi. Altri due ragazzi sono stati condannati a tre anni. A uno solo è stato concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali. Della banda facevano parte anche due maggiorenni, al tempo entrambi diciannovenni, che hanno patteggiato pene di 3 anni e 3 anni e 5 mesi. A loro, il pubblico ministero Angelo Renna ha contestato l’aggravante di avere agito in concorso con minorenni.

In mancanza di una specifica disciplina normativa sono punibili a titolo di lesioni personali (art. 582 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e ingiurie (art. 594 c.p.) i comportamenti violenti e aggressivi posti in essere in danno di una persona a causa delle sue tendenze omosessuali. In Italia, infatti, dal 19 settembre 2013 siamo in attesa della Legge contro l’Omofobia firmata, dall’allora sottosegretario, Ivan Scalfarotto, approvata dalla Camera e ancora parcheggiata in Parlamento in attesa di essere discussa. La proposta in sé si limiterebbe ad aggiungere l’aggravante dell’omofobia alla già esistente legge Mancino n. 205 del 25 giugno 1993, una disposizione che condanna gesti, azioni e slogan che hanno lo scopo di incitare alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Ricordiamo che tale norma, è oggi, il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini generati dall’odio. È previsto infatti che chi istiga a commettere, o commette, atti di discriminazione per motivi fondati sull’omofobia o la transfobia sia condannato alla detenzione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6 mila euro. Il periodo di reclusione sale, invece, fino a un massimo di 4 anni per chi, con gli stessi presupposti, inneggia o compie atti di violenza. La stessa pena è prevista anche per chiunque partecipi a organizzazioni, associazioni o movimenti aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull’omofobia (paura, intolleranza e odio nei confronti delle persone omosessuali) o transfobia (avversione nei confronti di persone transessuali o transgender). Per le persone che promuovono o dirigono gruppi di questo tipo la pena va da un minimo di un anno a un massimo di 6.

In un Paese, come l’Italia, in cui è ancora alta la percentuale di persone che subiscono abusi a causa del loro orientamento sessuale o della propria identità di genere; a scuola, in casa e a lavoro; violenze fisiche, ma anche aggressioni verbali, derisioni, minacce e atti di bullismo. I diritti delle persone LGBT non possono e devono essere una “priorità” di secondo ordine e sicuramente non lo sono per noi dello Studio Legale MGS che ci battiamo in prima fila per la tutela giudiziaria e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, transessuali e intersessuali.

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