GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. QUANDO IL REATO DIVENTA PENALE?

Tra le gravi inosservanze delle norme in materia di circolazione stradale, nell’articolo di oggi ci occuperemo delle conseguenze e delle aggravanti, penali o sanzionatorie, strettamente legate ad una guida in stato di ebbrezza. Innanzitutto va detto che guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche non sempre costituisce un illecito perseguibile penalmente. Nei casi più blandi di inottemperanza, vale a dire quando al conducente del veicolo si accerta un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, il trasgressore va incontro soltanto a due tipi di sanzioni amministrative: una di carattere prettamente pecuniaria, l’altra riguardante la sospensione della patente di guida fino a un massimo di sei mesi.

Quando l’infrazione diventa reato?

Scatta il cosiddetto illecito penale quando il tasso alcolemico del guidatore, colto in flagrante, supera la soglia degli 0,8 g/l. Di seguito schematizziamo brevemente le possibili conseguenze pecuniarie e detentive messe in essere con la trasgressione delle norme del Codice Stradale.

Se il tasso alcolemico rilevato si quantifica tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni previste sono:

  •  ammenda da euro 800 a euro 3.200;
  • arresto fino a sei mesi;
  • sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

In caso di accertamento alcolemico superiore a 1,5 g/l, le sanzioni sono:

  • ammenda da euro 1.500 a euro 6.000;
  • arresto da sei mesi a un anno;
  • sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).
  • il veicolo utilizzato al momento del reato è soggetto a confisca amministrativa se appartiene al guidatore in stato di ebbrezza. Invece se chi guida in stato di ebbrezza è persona diversa dal proprietario, al guidatore viene sospesa la patente per un periodo da due a quattro anni. Se si compie questo reato per due volte in un biennio la patente di guida viene revocata.

Opporsi al controllo dei valori di alcol nel sangue con l’etilometro per la verifica dello stato di ubriachezza comporta il rischio di essere puniti con la sanzione più grave per il reato di guida in stato di ebbrezza. Sono quindi previsti una sanzione amministrativa da € 1500 a € 6000, arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente per stato di ebbrezza da 1 a 2 anni.

La guida in stato di ebbrezza, infine, diventa aggravante del reato di omicidio quando è causa di vittime. Il reato di omicidio stradale, disciplinato dall’articolo 589 bis c.p., è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 1 della legge n. 41/2016 in seguito alla necessità di contrastare un primato poco lodevole e gratificante: l’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per numero di vittime della strada. Dopo un positivo impatto iniziale, quest’ anno i dati ISTAT riconfermano un aumento negativo del +2,9% di morti dell’“asfalto”, in particolar modo tra pedoni e motociclisti e, soprattutto, a causa dell’assunzione e dell’abuso di alcol da parte dei giovani.

ARTICOLO 589 BISChiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Il testo dell’articolo che disciplina l’omicidio stradale stabilisce che chiunque, per colpa, procuri la morte di un individuo attraverso una violazione del Codice della Strada è punito con una reclusione che va dai 2 ai 7 anniLa pena viene aumentata – si parla di una reclusione da 8 a 12 anni – quando a provocare l’incidente è una persona in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psicofisica (utilizzo di droghe o sostanze psicotiche). Viene considerato grave uno stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. In questo caso la legge prevede anche l’obbligo di arresto in flagranza di reato per chi ha commesso l’omicidio stradale. È l’unico caso in cui il testo della legge richiede espressamente l’arresto, mentre nelle altre circostanze è sempre facoltativo. Il conducente rischia invece una pena da 5 a 10 anni di reclusione se ha un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (alcolemia media) oppure se ha causato l’incidente a causa di una condotta pericolosa o imprudente (ad esempio l’eccesso di velocità, la guida contromano, i sorpassi, le inversioni a rischio o le infrazioni ai semafori).

La pena è raddoppiata se la persona alla guida del mezzo non è in possesso della patente di guida o gli sia stata sospesa o revocata. Il raddoppio della pena è previsto anche nei casi in cui il mezzo che ha causato l’incidente è sprovvisto di regolare assicurazione auto.

In caso di omicidio plurimo o di lesioni che coinvolgono più persone, lapena viene aumentata fino a un massimo di tre volte la pena massima prevista per una singola violazione. Complessivamente, la pena massima per il reato di omicidio stradale può essere di 18 anni.

Lo Studio Legale MGS si occupa attivamente dei procedimenti giudiziari che fanno capo ai reati di guida in stato di ebbrezza e di omicidio stradale offrendo ai clienti una consulenza orientativa sulle diverse possibilità difensive, consigliando la strategia più consona da impugnare e seguendo gli assistiti sia nella fase amministrativa che in quella giudiziale fino ad un eventuale procedimento di carattere penale.

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